(massima n. 1)
L'incompetenza dell'ufficiale giudiziario notificante č causa di una nullitā, non dell'atto, ma della sua notificazione, suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto, questo essendo l'atto del processo cui la notificazione stessa č strumentale e non trovando, quindi, equipollenti nella semplice certezza di avvenuta ricezione, che č, di per sé circostanza estranea al processo medesimo.