(massima n. 1)
La morte della parte non risultante, a norma dell'art. 300 c.p.c., dalla notificazione dell'evento o dalla certificazione ad opera dell'ufficiale giudiziario in occasione della notificazione di alcuno degli atti di cui all'art. 292, non esclude la legittimitą dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte medesima, inteso a ripristinare in fase di gravame, il litisconsorzio necessario gią verificatosi in primo grado, con la conseguenza che l'inottemperanza all'ordine stesso comporta decadenza dall'impugnazione, non rilevando in contrario né la produzione in giudizio, da parte dell'appellante, di un certificato di morte del litisconsorte pretermesso, né la deduzione, non comprovata, che eredi di questi sono soltanto gli altri litisconsorti fra i quali risulta istituito il contraddittorio.