(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il pretore rigetta l'istanza del lavoratore licenziato, proposta col ricorso introduttivo del giudizio di merito per ottenere in via urgente, ex art. 700 c.p.c., la reintegrazione nel posto di lavoro, e fissa nel contempo l'udienza per la trattazione del merito stesso, è provvedimento che non può contenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese afferenti all'incidente cautelare, atteso che non chiude il procedimento davanti al giudice adito e, in ipotesi opposta, è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., quale rimedio idoneo a far valere l'illegittimità di siffatta pronuncia di condanna, avente contenuto decisorio.