(massima n. 1)
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, la mora dell'accipiens, in quanto debitore di un'obbligazione pecuniaria, comporta anche l'applicabilità dell'art. 1224 c.c. Spetta perciò al solvens, oltre agli interessi legali sulla somma dovutagli in restituzione, anche l'ulteriore risarcimento correlato e conseguente alla svalutazione monetaria (art. cit. comma 2) che, quale fatto notorio, non necessita di una prova specifica, incidendo sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile degli indici Istat sul costo della vita, salva la prova, a carico del creditore stesso o del debitore, di un danno maggiore ovvero – rispettivamente – di un danno minore o dell'inesistenza di alcun danno.