(massima n. 1)
Con riguardo alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la preventiva sperimentazione del procedimento amministrativo costituisce requisito per la procedibilità (e non la proponibilità) della domanda giudiziale e la relativa questione può essere sollevata solo entro la prima udienza di discussione del giudizio di primo grado – al fine di ottenerne la temporanea sospensione, strumentale, ai sensi dell'art. 443 c.p.c. alla detta sperimentazione –, rimanendo altresì escluso che la proponibilità della domanda stessa possa essere pregiudicata da decadenza o preclusioni verificatesi nel corso del detto procedimento.