(massima n. 1)
Tra le questioni rilevabili d'ufficio non può esser compresa quella relativa alla inosservanza da parte del giudice di rinvio del regime delle preclusioni nascenti dalla pronuncia di cassazione, atteso che queste, a differenza di quella derivante dal giudicato interno, hanno una portata esclusivamente endoprocessuale, vincolando solo il giudice di rinvio, tenuto a operare nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione, sia con riferimento al principio di diritto enunciato in relazione agli errores in iudicando, sia con riferimento all'obbligo di eliminare i vizi di attività del giudice di appello (errores in procedendo) e i difetti di motivazione che hanno portato all'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.