(massima n. 1)
L'art. 9 della L. 14 febbraio 1990, n. 29, secondo cui tutte le controversie in materia di contratti agrari e conseguenti alla conversione di contratti agrari in affitto (e, quindi, anche quelle che ai sensi dell'art. 409 lett. b e 413 c.p.c., come modificati dalla L. n. 533 del 1973, erano in precedenza di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro) sono di competenza della sezione specializzata agraria, si applica anche ai giudizi pendenti, giusto il disposto dell'art. 5 c.p.c., che, nel testo previgente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 353 del 1990 (destinate ad avere effetto solo dopo il primo gennaio 1994, ai sensi della L. n. 477 del 1992), limita l'operativitą del principio della perpetuatio iurisdictionis alla previsione di irrilevanza dei soli mutamenti di fatto successivi alla proposizione della domanda e non anche dei mutamenti normativi.