(massima n. 1)
È inammissibile per difetto di legittimazione processuale il ricorso per cassazione proposto da una U.S.L. in base ad apposita deliberazione dell'amministratore straordinario, la quale, ancorché dichiarata immediatamente eseguibile, non abbia conseguente efficacia non essendo stata sottoposta al controllo del competente Comitato regionale, in violazione di quanto disposto dagli artt. 55 della L. 10 febbraio 1953, n. 62 e 41 della L. 8 giugno 1990, n. 142.