(massima n. 1)
L'opposizione con la quale il debitore fa valere l'irregolarità del pignoramento di un credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, perché eseguito con le forme del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) anziché con quelle del pignoramento presso il debitore (mediante, cioè, la materiale apprensione del titolo), ha natura di opposizione agli atti esecutivi e deve essere, pertanto, proposta nel termine di cinque giorni dalla ingiunzione al debitore di astenersi dal compimento di atti diretti a sottrarre alla garanzia i beni che si assoggettano alla espropriazione, dalla quale dipende il pregiudizio del debitore e l'interesse, quindi, dello stesso alla opposizione.