(massima n. 1)
La richiesta di ufficio del regolamento di competenza, ex art. 45 c.p.c., presuppone un conflitto virtuale negativo, in tema di competenza inderogabile, tra il giudice originariamente investito, che abbia dichiarato la propria incompetenza, escludendo anche implicitamente una sua competenza inderogabile, e il giudice dichiarato competente e davanti al quale la causa sia stata riassunta, che a sua volta si ritenga incompetente, reputando che al giudice investito per primo la competenza spetti ratione materiae, o per altra ragione di competenza inderogabile. Peraltro il detto conflitto — che si traduce in un contrasto di giudizi — richiede che l'oggetto delle contrastanti valutazioni dei due giudici sia la stessa domanda giudiziale, e propriamente quella formulata originariamente, sulla quale il giudice investito per primo ha basato le sue determinazioni relative alla competenza. (Nella specie la Corte Suprema ha ritenuto insussistente il conflitto in una fattispecie nella quale l'attore, che agiva per denuncia di nuova opera, con il ricorso al pretore aveva dichiarato di agire in via petitoria e poi, rimessa da quel giudice la causa al tribunale, nel costituirsi dichiarava di voler agire in via possessoria, immutando così l'originaria domanda).