(massima n. 1)
La proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenza che sia stata impugnata anche con revocazione, qualora sia anteriore alla comunicazione della sentenza definitiva del giudizio revocatorio, non comporta, per effetto di tale circostanza, la sanzione dell'inammissibilità del ricorso stesso, ma può dar luogo soltanto a sospensione del procedimento con questo introdotto, senza che possa diversamente argomentarsi in base alla disciplina della riserva di gravame, nella quale l'impossibilità di anticipare i tempi ed introdurre immediatamente l'impugnazione che sia stata oggetto di tempestiva riserva è oggetto di esplicita previsione del secondo comma dell'art. 340 c.p.c.