(massima n. 1)
In base al combinato disposto degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il giudice d'appello, a fronte di una qualsiasi doglianza ritualmente formulata contro la decisione di primo grado, ha il dovere di riesaminare la questione oggetto della doglianza e di esporre le ragioni che lo inducono a confermare o a riformare la decisione stessa, con la conseguenza che deve ritenersi affetta dal vizio di motivazione la pronuncia che si limita a condividere, senza esporre alcuna altra argomentazione, la decisione emessa dal primo giudice.