(massima n. 1)
Le «norme di diritto», di cui è denunciabile la violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., comprendono, oltre le leggi, anche la normativa secondaria dell'esecutivo che specifichi o integri, con effetti non circoscritti ai soggetti di un particolare ordinamento, la disciplina contenuta nella legge e, quindi, anche le «modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi» (approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) alle quali il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) rinvia per la determinazione dell'obbligo contributivo, atteso che esse — esclusa dai criteri di ordine tecnico previsti dagli artt. 39 e 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica la discrezionalità amministrativa dell'Inail in materia — costituiscono un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna e non già norme amministrative interne.