(massima n. 1)
Le sentenze pronunciate in altro processo tra parti diverse hanno valore di documentazione delle risultanze dei mezzi di prova allora esperiti, da cui il giudice può attingere elementi di giudizio, senza però essere vincolato alla valutazione fattane dal giudice della causa precedente, sì che l'omesso esame di tali risultanze non concreta un vizio di motivazione, in quanto, trattandosi di prove svoltesi in giudizio diverso, alle stesse può attribuirsi valore di meri indizi, che non possono assurgere a fonti determinanti per l'accertamento del fatto controverso, in mancanza di un adeguato raffronto critico con le altre risultanze del processo.