(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 c.p.c. la revocazione č ammessa soltanto contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, mentre la sentenza di primo grado č suscettibile di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione, cosė detta straordinaria, per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395. Ne consegue che la sentenza ancora appellabile non č in alcun caso suscettibile della revocazione, i cui motivi possono essere fatti valere con l'appello, quale rimedio normale ed illimitato all'ingiustizia della decisione.