(massima n. 1)
Il diritto del lavoratore al risarcimento dal danno per l'illegittima risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro sorge (ancorché illiquido) alla data di tale anticipata risoluzione, sicché dalla stessa data devono decorrere rivalutazione ed interessi sul relativo credito, il quale rientra nella nozione di credito di lavoro ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., atteso che la pretesa risarcitoria del lavoratore, sebbene non sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che lo stesso avrebbe tratto dall'esecuzione della prestazione, se non impedita dallo illegittimo comportamento dell'imprenditore.