(massima n. 1)
La decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione, in violazione dell'art. 278, primo comma, c.p.c., è causa di nullità insanabile della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 158 c.p.c. In siffatta ipotesi il giudice dell'impugnazione, mentre può rilevare d'ufficio la nullità, indipendentemente dal fatto che il vizio di costituzione del giudice sia stato eccepito come motivo di gravame della parte interessata (salvo che sul punto vi sia stata una espressa pronuncia del giudice a quo), non può rimettere la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, poiché nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.