(massima n. 1)
Qualora il giudice di appello, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa, non si ha un errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 c.p.c., ma un vizio di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato.