(massima n. 1)
Una controversia non intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore costituisce controversia di lavoro, come tale devoluta alla competenza del pretore ai sensi degli artt. 409 e 413 c.p.c. se abbia ad oggetto diritti sorti in dipendenza diretta — e non meramente occasionale — dal rapporto di lavoro, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi della pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Una tale relazione non è ravvisabile nel caso di controversia (perciò esclusa dalla competenza per materia del giudice del lavoro) fra una U.S.L. ed un'azienda municipalizzata di trasporti, che reclami dalla prima il rimborso (nell'importo delle somme corrisposte ai propri dipendenti) delle spese del servizio di autotrasporto svolto — nell'ambito di un rapporto distinto ed autonomo da quello di lavoro — in favore della U.S.L. medesima.