(massima n. 1)
L'art. 351 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, che subordina il sequestro del prezzo di appalto delle opere pubbliche, durante la loro esecuzione, all'autorizzazione dell'autorità amministrativa da cui l'impresa dipende, deve ritenersi applicabile, anche per effetto dell'art. 545 ultimo comma c.p.c., che fa salve tutte le limitazioni di legge, alla esecuzione forzata per espropriazione, in relazione alla quale ricorrono le medesime esigenze di tutela dell'interesse dell'amministrazione al regolare compimento dell'opera, che sono alla base della predetta disposizione dell'art. 351. Pertanto, l'amministrazione appaltante che, quale terzo debitore pignorato, nel rendere la dichiarazione sull'esistenza del credito dell'appaltatore – e debitore esecutato – per il prezzo dell'appalto, ne abbia altresì eccepito l'impignorabilità per difetto dell'autorizzazione suddetta, è legittimata – in caso di avvenuta assegnazione del credito nonostante tale eccezione – a far valere il suddetto interesse avvalendosi di rimedi apprestati dal processo esecutivo, con la conseguenza che, qualora proponga opposizione all'ordinanza di assegnazione, il susseguente giudizio, se qualificato, come di opposizione agli atti esecutivi, deve svolgersi nel contraddittorio necessario del debitore esecutato.