(massima n. 1)
L'art. 389 c.p.c. autorizza a proporre davanti al giudice di rinvio, oltre le domande restitutorie o riparatorie conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, ogni altra domanda che, sia pure in modo indiretto, si ricolleghi alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, restando, peraltro, esclusa la ravvisabilitą di un siffatto collegamento fra la (diversa) qualificazione giuridica del rapporto operata dalla sentenza di cassazione e qualsiasi ulteriore pretesa, dipendente da tale qualificazione, ma non fatta valere tempestivamente in giudizio, atteso che una simile pretesa non č in stretto rapporto di conseguenzialitą con la pronuncia di merito cassata.