(massima n. 1)
Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale tra il Governo, le Regioni, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e le Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sé inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria. Ne consegue che l'interpretazione data dal giudice del merito agli anzidetti accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile per l'interpretazione delle leggi.