(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la mancanza di comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, escludendo l'insorgere dell'onere di quest'ultimo di provvedere alla notificazione dell'atto di gravame e del decreto stesso, comporta la conservazione dell'effetto preclusivo del giudicato, conseguente a tempestivo deposito del ricorso in appello. Tale effetto permane anche se, disposta con ordinanza collegiale la rinnovazione della notificazione (a seguito della mancata comunicazione del deposito del suddetto decreto), pure questo secondo provvedimento non sia stato comunicato all'appellante, il quale, peraltro, avendo avuto comunque conoscenza dell'ordinanza, provveda alla notificazione dell'atto di appello e dei successivi provvedimenti, determinando cosģ, nonostante la scadenza del termine per l'impugnazione, la valida instaurazione del contraddittorio.