(massima n. 1)
Nei contratti per i quali sia prescritta la forma scritta, a pena di nullitā, l'accettazione non deve essere necessariamente manifestata in modo esplicito, ma č sufficiente che la volontā di accettare la proposta sia desumibile, per implicito, da una dichiarazione redatta per iscritto, diretta alla controparte da colui cui la proposta č indirizzata.