(massima n. 1)
La sospensione del provvedimento di esclusione del socio rientra nella competenza del tribunale davanti al quale č impugnata la relativa deliberazione, in base all'espressa previsione dell'art. 2527, terzo comma, c.c., e, quindi, esula dalle attribuzioni del pretore ex art. 700 c.p.c., in considerazione dell'applicabilitā di tale ultima norma solo con riguardo ad ipotesi di tutela cautelare non giā assicurata da altra specifica disposizione.