(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 22, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, qualora l'accesso di una strada privata a quella comunale sia oggetto di uno specifico diritto del proprietario della prima, la chiusura dello stesso può essere disposta dal comune, per la tutela del pubblico interesse, ma – a differenza di quanto accade con riguardo ai casi di disposta chiusura di passaggi aperti senza le licenze di cui all'art. 4, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, nei quali il comportamento dell'amministrazione integra gli estremi di un atto di autotutela – è, a tal fine, sempre necessario un apposito provvedimento di carattere ablatorio (e quindi con tutte le garanzie previste a tutela del diritto soggettivo sacrificato) oppure un provvedimento contingibile ed urgente, in mancanza del quale il comportamento dell'amministrazione che abbia determinato la rimozione o l'alterazione della posizione del privato si risolve in attività materiale assoggettata alle norme di diritto comune, così da essere perseguibile davanti al giudice ordinario, anche con azioni di nunciazione o cautelari ex art. 700 c.p.c.