(massima n. 1)
La pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., deve provvedervi, anche di ufficio, con il provvedimento che chiude il processo dinnanzi a sé, anche quando, trattandosi di procedimento sommario o cautelare, questo provvedimento abbia la forma di ordinanza o di decreto; nel caso, pertanto, in cui il giudice adito con la richiesta di provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., abbia rigettato l'istanza omettendo provvedere sulle spese, la parte, che avrebbe potuto impugnare tale provvedimento con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Cost., al fine di denunciare il vizio di omessa pronuncia sulle spese, non può far valere in separato ed autonomo giudizio la sua pretesa alla rifusione delle spese nei confronti del soccombente, sotto il profilo di una domanda risarcitoria, ostandovi, per altro, il principio che esclude la possibilità di configurare una responsabilità senza colpa (nei casi non espressamente previsti dalla legge).