(massima n. 1)
Le controversie in sede di distribuzione della somma ricavata dalla espropriazione forzata tra i creditori concorrenti o tra i creditori ed il debitore o il terzo assoggettato alla espropriazione sono circoscritte alla fondatezza ed ai limiti della pretesa fatta valere con il precetto o con l'atto di intervento nel loro oggettivo contenuto e nella interpretazione che ne dia una delle parti, e si differenziano, perciò, sia dalla opposizione alla esecuzione sia dalla opposizione agli atti esecutivi.