(massima n. 1)
L'acquiescenza prevista dall'art. 329, primo comma, c.p.c., quale comportamento idoneo ad escludere la proponibilitā della impugnazione, configura un negozio giuridico processuale che presuppone una univoca volontā abdicativa della parte, non ravvisabile nel solo adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva in relazione al quale l'operato del giudice del merito č sindacabile in sede di legittimitā sia sotto il profilo della violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale, ex art. 360, n. 3, c.p.c., sia con riguardo alla congruitā della motivazione ex art. 360, n. 5, stesso codice, con possibilitā, pertanto, anche di un autonomo, diretto riesame degli atti di causa, che si impone anche ai fini del controllo della proseguibilitā del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 382, terzo comma, seconda ipotesi, c.p.c.