(massima n. 1)
La titolaritą, da parte di un geometra, della carica di direttore tecnico di una societą, ove sia stata finalizzata solo a permettere l'iscrizione di quest'ultima nell'albo dei costruttori e non abbia implicato lo svolgimento, da parte del professionista, di prestazioni fisiche o intellettuali per conto della societą medesima, non dą luogo ad un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., restando conseguentemente esclusa, in ordine alla relativa controversia, la competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro.