(massima n. 1)
Il termine di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., essendo ragguagliato ad «un anno», scade nello stesso giorno dell'anno successivo a quello del deposito della sentenza e non il trecentosessantacinquesimo giorno da tale data: ne consegue che la circostanza che l'anno in cui deve scadere il termine in questione sia bisestile non ne fa anticipare la scadenza di un giorno.