(massima n. 1)
Il provvedimento collegiale emesso nel corso del giudizio di merito proposto a seguito del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. e con il quale si sospende la efficacia di quest'ultimo provvedimento ha contenuto meramente ordinatorio ed in quanto inidoneo a produrre effetto di giudicato non č ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma ove si assuma la giuridica inesistenza per carenze in radice del potere processuale del giudice di adottarlo č denunciabile con la querela nullitatis, che non č un mezzo di impugnazione ma un'azione ordinaria di accertamento.