(massima n. 1)
Qualora la sentenza di primo grado abbia condannato in solido al risarcimento dei danni il comune e l'Istituto autonomo per le case popolari, in relazione all'illegittimitą dell'occupazione e dell'espropriazione di un fondo nell'ambito della realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, l'appello principale proposto dall'un soccombente autorizza l'altro al gravame incidentale tardivo, atteso che la stretta interdipendenza, quanto a presupposti, delle obbligazioni solidali di detti enti li pone nella veste di litisconsorti necessari, ai sensi ed agli effetti dell'art. 331 c.p.c.