(massima n. 1)
La competenza per il giudizio di merito successivo alla procedura di urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. deve essere stabilita in base alle norme generali, senza che una preclusione possa derivare da provvedimento cautelare che pure implicitamente contenga anche l'indicazione di questo giudice, atteso che tale provvedimento non può essere vincolante nel giudizio di merito, che costituisce un nuovo ed autonomo processo e non già la continuazione di quello sommario (come nel caso dei procedimenti di nunciazione o dei procedimenti possessori):