(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, per individuare, ai fini della litispendenza (e della continenza), il giudice preventivamente adito, deve farsi riferimento al deposito del ricorso presso la cancelleria, realizzandosi in tale momento, con l'adizione del giudice, l'instaurazione del rapporto tra due dei tre soggetti (tra i quali si svolge il processo) e non alla successiva notificazione del ricorso medesimo con in calce il decreto di fissazione dell'udienza, secondo il criterio del terzo comma dell'art. 39 c.p.c., la cui applicazione comporta la dipendenza dal giudice (ed in particolare, dalla tempestivitą o meno dell'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 415) della possibilitą per il ricorrente di notificare l'atto introduttivo del giudizio e di determinare la pendenza della lite ai sensi del citato art. 39.