(massima n. 1)
L'art. 420 ultimo comma c.p.c., il quale, nel rito del lavoro, pone il divieto di udienze di mero rinvio, ha funzione soltanto sollecitatoria, senza implicare, in caso d'inosservanza, sanzioni, né, in particolare, decadenza dalle facoltą in relazione al cui esercizio sia stato chiesto ed ottenuto detto rinvio (nella specie, per la produzione di documentazione inerente alla capacitą di stare in giudizio di un ente territoriale).