(massima n. 1)
Qualora nel giudizio di primo grado sia stata proposta, con la domanda principale, altra domanda in via subordinata, l'appellato vittorioso, in seguito all'accoglimento della prima, č tenuto a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione in qualsiasi forma indicativa della volontā di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., non potendo quest'ultima domanda rivivere per il solo fatto che quella principale sia stata respinta dal giudice d'appello.