(massima n. 1)
Il procedimento per i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ed il successivo procedimento di merito non costituiscono fasi distinte di un unico processo, ma due processi formalmente autonomi, sicché la notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di merito non deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. al procuratore costituito nel procedimento per i provvedimenti d'urgenza, ma deve essere fatta al convenuto nel suo domicilio reale.