(massima n. 1)
Il provvedimento con cui sia disposta la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo diretto soltanto a regolare l'attività processuale al fine di evitare eventuali contrasti di giudicati, non ha un contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio, anche quando le ragioni che lo giustificano siano espresse in una coeva sentenza con la quale il giudice dopo aver deciso una o più delle domande proposte, ritenga di non poter decidere le altre rispetto alle quali il processo deve essere sospeso. Ne consegue che nel caso in cui il processo venga successivamente dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine all'uopo fissato, l'ordinanza di sospensione non può farsi rientrare tra i provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, menzionati nell'art. 338 c.p.c., che modificano la sentenza impugnata, e pertanto non preclude il passaggio in giudicato di quest'ultima in conseguenza dell'estinzione del giudizio di impugnazione.