(massima n. 1)
Con riguardo alla ratio dell'art. 653, secondo comma, c.p.c., che č quella della conservazione degli effetti del titolo esecutivo nei limiti in cui viene confermata l'esistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il precetto, ancorché non costituisca un atto di esecuzione in senso proprio, rientra negli atti esecutivi giā compiuti che la citata norma fa salvi nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione all'ingiunzione.