(massima n. 1)
Nel regime anteriore alla L. 23 agosto 1988, n. 400, che al quinto comma dell'art. 15 ha disposto, per le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge, l'efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione salvo diverso disposto di quest'ultima, la legge di conversione del decreto legge, mentre esplica ex tunc (e cioè fin dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo) i propri istituzionali effetti convalidativi delle norme del decreto stesso che non siano state modificate, è dotata, rispetto agli emendamenti eventualmente introdotti di una duplice valenza, poiché da un lato converte il precedente decreto e, dall'altro, contestualmente introduce nell'ordinamento nuove disposizioni, sostitutive o modificative di quelle contenute nel provvedimento convertito. Ne consegue che tali nuove disposizioni spiegano il loro effetto, sostitutivo o modificativo di quelle convertite, soltanto ex nunc e cioè alla scadenza del periodo di vacatio legis susseguenti alla loro pubblicazione nella G.U. (salvo che la stessa legge di conversione non disponga diversamente al riguardo), rimanendo, fino alla scadenza stessa vigenti le norme del decreto nel testo anteriore all'emendamento. (Fattispecie in ordine al D.L. 4 marzo 1976, n. 30 con riguardo agli interessi dovuti per il ritardo del pagamento dell'imposta da parte dell'azienda delegata dal contribuente, per cui la legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160 ha disposto una penale giornaliera).