(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione in nome e per conto dell'Enel, che sia sottoscritto da difensore munito di mandato speciale conferito da un dirigente dell'ente in forza di procura a questo rilasciata dal presidente, è inammissibile, per difetto di legittimazione processuale di detto dirigente, atteso che, nell'ordinamento dell'ente medesimo, la rappresentanza legale spetta al presidente e può essere da questi delegata solo al vicepresidente od ai singoli consiglieri, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 15 dicembre 1962, n. 1670 e 4 dello Statuto approvato con D.P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, mentre non rileva, in senso contrario, né la previsione dell'art. 4 lett. e) del citato Statuto in tema di «procure necessarie», che sono quelle occorrenti a che il rappresentante legale svolga il suo ufficio, né la previsione dell'art. 12 quarto comma, lett. h) dello Statuto stesso, che riguarda le procure conferite dal direttore generale per determinati atti (e non idonee all'attribuzione della rappresentanza processuale dell'Enel).