(massima n. 1)
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa, è rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443, secondo comma, c.p.c., solo nella prima udienza di discussione, sicché, l'improcedibilità, ove non venga per qualsiasi motivo rilevata entro il detto termine (mancando, nella specie, la tempestiva eccezione della parte interessata per avere questa contestato l'esistenza stessa del rapporto assicurativo), non può essere sollevata nel prosieguo del giudizio.