(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 400 c.p.c., nel procedimento di revocazione relativo a sentenze in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie si osservano, in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione, le norme per il rito del lavoro, compresa pertanto quella (ex artt. 429 e 437 c.p.c.) che, a pena di nullitą della sentenza, ne impone la lettura del dispositivo nell'udienza di discussione della causa.