(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitą dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. (in tema di interessi e rivalutazione monetaria), costituisce «credito di lavoro» non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro, e, quindi, anche il credito del dipendente delle FF.SS. relativo all'equo indennizzo, che integra un trattamento di natura non previdenziale come confermato dalla coincidenza del soggetto erogante con il datore di lavoro e con finalitą parzialmente risarcitoria.