(massima n. 1)
L'azione proposta da dipendenti pubblici e da un sindacato dei medesimi, volta a conseguire l'attuazione delle misure idonee a tutelare l'integritā psicofisica dei lavoratori sulla base dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., č devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1034 del 1971, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego. Detta giurisdizione non subisce deroga neppure se tale azione sia svolta a conseguire una tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non essendo questa estensibile a materie estranee alla giurisdizione del giudice ordinario, attesa la dichiarazione di parziale illegittimitā costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 190 del 1985, mentre la questione se tale pronuncia sia limitata alle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego o sia invece suscettibile d'interpretazione estensiva non incide sul riparto della giurisdizione, la quale spetterebbe al giudice amministrativo anche nella prima di dette ipotesi, salvo peraltro l'eventuale proponibilitā di un nuovo incidente di costituzionalitā del citato art. 21.