(massima n. 1)
Qualora, dopo un provvedimento di sospensione del ruolo e della procedura di riscossione esattoriale, reso dal pretore a norma dell'art. 700 c.p.c., l'Amministrazione finanziaria citi il contribuente davanti al tribunale per «sentir dichiarare che l'A.G.O. non ha giurisdizione a conoscere né del ricorso in via d'urgenza al pretore né del rapporto tributario», la relativa domanda non introduce il «giudizio di merito» di cui alla citata norma, ma si esaurisce nella deduzione di posizioni di diritto soggettivo in ordine alla tutela giurisdizionale, e, pertanto, a prescindere da ogni questione circa la sua ammissibilitą, non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario.