(massima n. 1)
L'art. 95, terzo comma, della legge fallimentare, nel prevedere la necessitą dell'impugnazione della sentenza non passata in giudicato ove si voglia impedire l'ammissione al passivo del credito da essa risultante fa riferimento all'intero sistema delle impugnazioni, come regolato dal codice di rito e presuppone, di conseguenza, che il credito stesso possa essere ammesso, in via definitiva, solo al passaggio in giudicato della sentenza impugnata che lo accerti o della sentenza che, per effetto dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, la sostituisca in tutto o in parte. Ne deriva che, sopraggiunto il fallimento del ricorrente in pendenza del ricorso per cassazione, ove la sentenza sia cassata in sede di giudizio rescindente, la controversia, ai fini di cui alla succitata norma, deve essere decisa non dal tribunale fallimentare, bensģ nel successivo giudizio di rinvio, costituente la fase rescissoria.