(massima n. 1)
L'art. 1463 c.c., in base al quale l'impossibilità sopravvenuta (totale) della prestazione non imputabile a una delle parti a norma dell'art. 1256 c.c. opera anche con riguardo al contratto di lavoro, in cui può tradursi nel licenziamento collettivo per riduzione del personale o in licenziamento per giustificato motivo, ove l'impossibilità derivi da ragioni attinenti all'attività imprenditoriale. Ne consegue che, qualora, nelle more del giudizio promosso dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento in precedenza intimatogli, sopravvenuta siffatta impossibilità (nella specie, per avvenuta cessazione totale dell'attività aziendale), con l'intimazione del licenziamento per giustificato motivo il giudice che accerti l'illegittimità del pregresso licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso fra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, atteso il carattere autonomo della tutela cosiddetta risarcitoria, rispetto a quella ripristinatoria.