(massima n. 1)
Il provvedimento di urgenza, per la sua intrinseca provvisorietą, esaurisce la sua funzione una volta emessa la decisione di merito, che ad esso si sostituisce, senza conservare effetto fino al passaggio in giudicato di tale decisione. Pertanto, nel caso in cui il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado, dichiarativa della legittimitą del licenziamento del lavoratore, quest'ultimo non ha interesse a dolersi, in sede di legittimitą, dell'omessa pronuncia, da parte del tribunale, della sua riammissione al lavoro ai sensi dell'art. 700 c.p.c., atteso che il provvedimento cautelare (ancorché, in ipotesi, a lui favorevole) risulterebbe comunque superato dalla pronuncia di rigetto della domanda di declaratoria dell'illegittimitą del licenziamento.